Statuto
Art.
1) Per ispirazione di Lama Zopa Rinpoce e con particolare attenzione
alla preziosa vita di Gomo Tulku è costituita l’Associazione GADEN CHOKOR
Organizzione non Lucrativa di utilità Sociale” in breve anche GADEN
CHOKOR Onlus con sede in Pomaia, Comune di Santa Luce (Pisa), via Poggiberna
n.9.
Art.
2) L'Associazione GADEN CHOKOR Onlus si pone sotto l'autorità spirituale
di sua santità il Dalai Lama, premio Nobel per la Pace 1989, e trae
ispirazione ed origine per tutte le sue attività dagli insegnamenti
di Lama Tzong Khapa, così co-me sono stati trasmessi da Lama Thubten
Yesce e da Lama Thubten Zopa Rinpoce, eminenti maestri del buddhismo
tibetano.
I valori di tolleranza e non violenza, profondamente radicati nella
filosofia e nella cultura buddhista, sono patrimonio dell'intera umanità.
La storia recente del Tibet, invaso e profanato nei suoi valori etici
e spirituali, ha reso assai precaria e caduca la sopravvivenza delle
radici etiche di un intero popolo. I tibetani sono costretti al silenzio
in patria o all'esilio; come se invece di appartenere alla propria terra,
vi fossero soltanto posati sopra.
L'Associazione si propone di salvaguardare e preservare i valori etici,
spirituali e sociali del popolo tibetano e degli altri paesi buddhisti
che hanno subito invasioni culturali e religiose, attraverso il sostegno
materiale, morale, culturale e religioso alla popolazione.
In particolare si propone di preservare la tradizione e il lignaggio
Mahayana, con speciale attenzione ai Lama reincarnati e riconosciuti
(rinpoce o tulku) che sono i garanti e i custodi dell'insegnamento e
della trasmissione del Buddha, semi viventi del puro lignaggio che proviene
direttamente da Sakyamuni Buddha. A tal fine sosterrà con premura i
loro lunghi e complessi studi, l'educazione secondo la tradizione e
si adopererà per garantire condizioni di vita consone al loro rango
di supreme emanazioni del nirmanakaya del Buddha. Promuoverà soggiorni
in occidente per far conoscere loro la cultura occidentale ad integrazione
della tradizione tibetana.
Lama Thubten Yesce per primo intuì quale importanza riveste questo scambio
per la preservazione e la diffusione del buddhismo e tutta la sua vita
ne fu un grande esempio.
L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale nel settore
della tutela dei diritti civili, persegue altresì fini educativi e culturali
in conformità ai principi stabiliti dalla legge sul volontariato secondo
la vigente normativa in materia.
Art.
3) In particolare l'associazione ha come scopi:
- promuovere lo sviluppo della solidarietà umana attraverso la pratica
del volontariato e la diffusione dei principi di vita spirituale secondo
gli insegnamenti di Lama Tzong Khapa;
- essere di supporto economico ai Lama reincarnati e riconosciuti (rinpoce
o tulku) dalla fase preliminare di riconoscimento a quella successiva
di studio, in tutto l'arco della loro vita, con costante e premurosa
attenzione ai loro bisogni e necessità. Vigilare con cura che la loro
vita si svolga nella posizione consona al loro rango, per permettere
loro di impartire, ovunque su questa terra, quei preziosi insegnamenti
volti a realizzare l'armonia fisica, mentale e spirituale della persona
umana;
- sviluppare progetti di cooperazione con enti governativi e non per
soddisfare i bisogni fondamentali dei tibetani in materia di alloggi,
terra, igiene e istruzione, sia in Tibet che in qualunque parte del
mondo essi si trovino in esilio;
- pubblicare testi e libri;
- organizzare pellegrinaggi;
- organizzare spettacoli, manifestazioni, mostre;
- aprire sedi all'estero;
- gestire un programma di "adozioni a distanza";
- contribuire alla preservazione e allo sviluppo del patrimonio culturale
artistico dei paesi buddhisti;
- promuovere la collaborazione con altri Enti umanitari, culturali e
religiosi, nonché iniziative a favore della pace, della libertà di culto,
dei diritti umani e dell'ambiente;
- aiutare tutti gli esseri umani a crescere in un comune ideale di fratellanza
universale e promuovere un'integrazione culturale e spirituale fra le
nazioni.
Nello svolgimento delle attività istituzionali l'Associazione intrattiene
stretti rapporti di collaborazione con la Fondazione FPMT - Foundation
for the Preservation of the Mahayana Tradition e con l'Unione Buddhista
Italiana;
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate
ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie
alle attività statutarie in quanto integrative delle medesime.
Ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
Art.
4) Soci
1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli
che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare
senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla
data di delibera del comitato. L'adesione alla associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per un anno;
- morte;
- esclusione per indegnità o per altri gravi motivi deliberata dal comitato.
In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale
decide in via definitiva.
Art.
5) Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare
direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato
e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a
pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal comitato
e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art.
6) Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il comitato;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti (eventuale).
Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese
vive sostenute per ragioni di ufficio.
L'elezione degli organi della associazione non può essere vincolata
o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione
dell'elettorato attivo e passivo.
Art.
7) Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e,
in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine
del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno otto giorni prima
della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata,
tele-gramma, fax, email).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità
di cui al comma 3, alla convocazione entro otto giorni dal ricevimento
della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni
dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega
da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per
delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui
al successivo art. 18;
Art.
8) Comitato
1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri.
Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi
possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predispozione dell'ordine
del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno otto giorni prima
della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata,
telegram-ma, fax. email).
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità
di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta
e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
4. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la
metà dei suoi membri.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, a votazione palese. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e
consuntivo annuali;
- gestire la associazione compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria
amministrazione e determinare il programma di lavoro in base alle linee
di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea,
promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza
adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico
dei soci.
Art.
9) Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato,
è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo
13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli
7 comma 4 e 8 comma 3.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti
di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea
e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza
del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni
sono svolte dal Vicepresidente, se nominato, o dal componente del comitato
più anziano di età.
Art.
10) Segretario (eventuale)
1. Il segretario, se nominato, coadiuva il presidente e ha i seguenti
compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle
riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone
al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che
sottopone al comitato entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione
nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese
in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.
Art.
11) Collegio dei revisori dei conti (eventuale)
1. Se istituito per deliberazione dell'assemblea dei soci il collegio
dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da
due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli
2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi
oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta,
firmata e distribuita a tutti i soci.
Art.
12) Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione
e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e
i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile
di un collegio arbitraleformato da tre arbitri amichevoli compositori,
i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di
procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto
tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo
dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale
di Pisa, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia
provveduto.
Art.
13) Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono
essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio
decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art.
14) Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque
titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal
comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o
di chi sia delegato, nei limiti della delega.
4. I versamenti alla associazione sono a fondo perduto; non sono quindi
rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso
di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione,
di recesso o di esclusione dalla associazione, può farsi luogo a rimborso
di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Art.
15) Quota sociale
- La quota associativa a carico dei soci è fissata dal comitato.
- Essa è annuale; non è frazionabile né trasmissibile a terzi, sia per
atto tra vivi che a causa di morte, né ripetibile in caso di recesso
o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività
dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti
alle cariche sociali.
Art.
16) Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci
preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i
lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Art.
17) Avanzi di gestione
Alla associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita della associazione, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano
parte della medesima e unitaria struttura.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa
direttamente connesse.
Art.
18) Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all'assemblea da uno degli organi o da almeno tre soci. Le relative
deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei soci.
Art.
19) Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione
ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3.190 della Legge 23
Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
20) Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni legislative in materia.